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Pergolati in legno a Forlì Cesena

I pergolati e i carport (o tettoie) sono soluzioni molto utili per sfruttare al meglio gli spazi esterni delle proprie abitazioni.

I primi consentono di creare zone d’ombra piacevoli in cui rilassarsi, mentre i secondi sono ideati per riparare auto e altri mezzi da intemperie, polvere o qualsiasi agente esterno.

Ma quali aspetti dobbiamo tenere in considerazione nella loro costruzione?

Il Bersò Srl (www.ilberso.it) è specializzato nella realizzazione si strutture in legno per esterni ed opera in tutta l’Emili Romagna, inclusa la provincia DI Forlì Cesena.

Qui di seguito ti aiuteremo a capire le principali questioni che interessano la realizzazione di pergolati e caroport, in particolare la distanza dai confini che fa rispettata.

Una prima questione è la necessità o meno di permessi di costruire.

Nel caso dei pergolati non sono necessari, perché dal 2018 questo tipo di opera rientra nell’edilizia libera.

Per quanto riguarda i carport (o tettoie), invece, sono richiesti i permessi: Cila, Scia e permesso di costruire.

La differenza principale tra le due costruzioni, e quindi nella necessità o meno dei permessi, è nella loro struttura.

Il pergolato è per definizione amovibile, perciò non fissato al terreno. Il carport o tettoia, invece, differisce dal pergolato per il fatto di essere fissato a terra e di possedere una copertura fissa. Per tali motivazioni il carport non rientra appunto nelle opere di edilizia libera.

Sciolto questo primo nodo, ne rimane un altro, altrettanto importante: le distanze. Vediamo insieme la normativa.

I pergolati, rientrando nell’edilizia libera, oltre ad essere esenti dalla richiesta di permessi, non necessitano di distanze minime dai confini.

I carport, invece, essendo manufatti fissi, quindi di fatto una pertinenza, sono sottoposti ad una normativa più rigida.

Perciò, nella realizzazione dei carport ci si deve rifare all’articolo 873 del Codice civile in tema di "Distanze nelle costruzioni”. Questo articolo stabilisce che, nei fondi confinanti, non uniti o aderenti, la distanza minima delle pertinenze deve essere non minore ai 3 metri. Ma, nello stesso articolo, viene fatta una specifica importante: "nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Questi regolamenti, infatti, stabiliscono solitamente distanze maggiori, ad esempio di 5 metri.

In sostanza, se si decide di costruire un carport è bene tener conto delle proprietà confinanti.

Perché la distanza deve essere di almeno 3 metri? Questa misura viene considerata la lunghezza minima che garantisce ad entrambe le proprietà la presenza di aria, luce e sicurezza.

I punti di riferimento nel calcolo della distanza (di almeno 3 metri) dai confini, sono ovviamente i muri confinanti.

Nel caso in cui il futuro carport/tettoia da costruire andrà a confinare con un’altra tettoia, allora il punto di riferimento è la tettoia confinante già esistente. Questo nel caso in cui la stessa sia a norma.

Infatti se la tettoia confinante non è in regola (ad es. costruita senza permesso), il calcolo della distanza dovrà partire dal muro su cui la tettoia è in aderenza.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di 3 metri - o quella stabilita dai regolamenti comunali - tra il carport e i muri di confine/l’altra tettoia, allora non sarà possibile procedere con i lavori.

È importante considerare che è possibile ricevere il permesso comunale per costruire il carport, ma essere comunque obbligati dal vicino a demolirlo in quanto poco distante dal suo terreno. Infatti la Cassazione prevede questa eventualità, in quanto la concessione comunale non ha la prevalenza sui rapporti privati.

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