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La Legge di Bilancio 2022 conferma le regole ad oggi vigenti: l’ecobonus spetta in diverse percentuali, in relazione alla tipologia di intervento eseguito.
Alla generalità dei lavori ammessi all’ecobonus sarà possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura come alternativa alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.
Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2022.
La Manovra prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’ecobonus.
Per il 2022 è confermata l’aliquota del 50% per la detrazione fiscale, per un massimo di spesa di 60 mila euro.
Nel caso si tratti di condomini l’aliquota arriva al 75% per un totale di spesa pari a 40 mila euro.
L’ecobonus 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- i contribuenti che conseguono reddito (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti, mentre non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, indicando nella causale il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- per i contribuenti titolari di reddito d’impresa non è vincolante la modalità di pagamento, ma è comunque necessario conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus del 110, 65 e 50 per cento, anche per il 2022 si potrà optare:
- per lo sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
E’ comunque necessario il visto di conformità e l’attestazione di congruità dei prezzi anche per bonus casa ordinari, tra cui per l’appunto l’ecobonus, introdotti dal decreto legge n. 157/2021 con il fine di contrastare le frodi nel settore dell’edilizia
Così come per l’ecobonus 110 per cento, a trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate sarà quindi esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.
Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio, la comunicazione può essere inviata:
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.
La scadenza per l’invio del modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Tra gli adempimenti legati alla fruizione dell’ecobonus 2022 c’è anche la trasmissione della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.